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Art.1 Denominazione e Sede:
E' costituito con sede in Cassino l'Inter Club Cassino. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopi di lucro, e apolitica, apartitica e aconfessionale.
Art.2 Scopi:
L'associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte le iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati. In particolare l'associazione orienterà la propria attività nel settore del gioco del calcio con una professione di simpatia nei confronti della squadra e dei colori del F.C. INTERNAZIONALE di Milano, perseguendo le finalità e gli obbiettivi espressi dal Centro Coordinamento Inter Club.
Art. 3 Soci:
L'ammissione a socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione.
Art. 4 Incompatibilità:
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Art. 5 Diritti dei soci:
I soci dell'associazione hanno i seguenti diritti:
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Art. 6 Doveri del Socio:
I soci dell'associazione hanno i seguenti doveri:
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Art. 7 Perdita della qualità del Socio:
La qualità del socio si perde:
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Art. 8 Sospensione della qualità di socio:
Nei casi giudicati meno gravi la sanzione potrà essere di sospensione a tempo determinato, con possibilità di ricorso alla commissione di Garanzia del Centri di Coordinamento Inter Club, con istanza ampiamente motivata.
Art. 9 Organi dell'associazione:
Sono organi dell'associazione:
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4 -
Art. 10 Assemblea:
L'assemblea è costituita dai soci che, se in regola coi versamenti delle quote sociali, hanno diritto di voto (sono esclusi i soci di età inferiore ai 18 anni alla data del 13/8 ).
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età tra i presenti.
Il presidente ha la facontà di invitare ad assistere all'Assemblea anche i non soci, quali collaboratori o osservatori. Il presidente nomina il Segretario dell'Assemblea, anche non socio e, se del caso, da tre a cinque scrutatori scelti tra i soci.
Un rappresentante del Centro di Coordinamento ha diritto di assistere, di partecipare ai lavori e di prendere la parola ma non ha diritto di voto sulle questioni sottoposte ai soci
Art.11 Convocazione:
L'Assemblea è convocata di norma dal Presidente, con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno trenta giorni prima della data fissata. Può avvenire anche fuori della sede sociale, purchè in ambito provinciale. Almeno una volta all'anno l'Assemblea deve essere convocata ai fini dell'esame e dell'approvazione del bilancio dell'esercizio.
Art. 12 L'Assemblea:
1 -
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4 -
5 -
6 -
Le delibere di cui ai punti 5 e 6 dovranno essere sottoposte e ratificate del Centro di Coordinamento.
Art. 13 Validità dell'assemblea:
L'Assemblea e valida se alla data e all'orario fissati per la prima convocazione è presente il 51% degli iscritti al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. E' approvata la deliberazione che ottiene la maggioranza dei voti espressi. Il Presidente dell'Assemblea, di volta in volta, stabilirà se il voto dovrà essere palese o segreto e le modalità di attuazione dell votazione.
Art. 14 Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 25 membri che durano in carica un ciclo olimpico e sono rieleggibili alla scadenza del Mandato. Il Consiglio, nel suo ambito, nomina il Presidente che può essere ripetutamente eletto senza limite anche consecutivamente.
Il Consiglio Scaduto resta in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo.
Art. 15 Funzionamento del Consiglio Direttivo:
Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per la direzione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Club, a eccezione di quanto espressamente riservato dallo Statuto dell'Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1 -
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Art. 16
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente. Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci, può provvedere alla sostituzione con altri soci con la sola ratifica del Centro di Coordinamento.
I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea che potrà o meno convalidare la nomina sino al termine del mandato affidato al Consiglio Direttivo.
Art. 17
Il Presidente distribuisce tra i Consiglieri gli incarichi di Vicepresidente, di Tesoriere, di addetto alla sede sociale e di addetto stampa.
Nomina un segretario scegliendo anche tra i soci. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario e almeno una volta ogni due mesi, su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo o del Segretario.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.18
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club in giudizio e verso terzi. In caso di suo impedimento il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni. Nel caso di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale al quale saranno successivamente sottoposti per la formale approvazione.
Art. 19
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; da esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta dei libri sociali.
Art. 20
Il tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa curandone la registrazione nell'apposito libro e provvede alla compilazione del bilancio e del rendiconto annuale.
Art. 21
L'addetto alla sede sociale sovraintende alla disciplina e al comportamento dei soci ai quali chiederà la presentazione di parenti o amici che dovessero accompagnarli.
Art. 22
L'addetto stampa cura la redazione dei comunicati e tiene i contatti insieme al Segretario con il Centro di Coordinamento Inter Club.
Art. 23 Il Collegio dei Probiviri:
Il Consiglio dei Probiviri deve essere composto da tre soci. Allo stesso devono essere sottoposte tutte le questioni relative ai provvedimenti disciplinari di sospensioni e radiazioni deliberate ai sensi dell'art.7 e 8 del presente Statuto.
Le decisioni del Consiglio dei Probiviri sono appellabili davanti alla Commissione di Garanzia del Centro di Coordinamento Inter Club.
Art. 24 Il Collegio dei Revisori:
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone, di cui almeno uno deve essere socio. Il Collegio ha poteri di vigilanza sul rendiconto annuale e sulla tenuta dei libri contabili e amministrativi del Club.
Art.25 Bilancio e patrimonio:
Le entrate finanziarie del Club sono costituite:
1 -
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Le uscite comprendono:
1 -
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Nel bilancio preventivo non sono ammessi disavanzi finanziari.
Art. 26
Il patrimonio del Club è costituito da:
1 -
2 -
3 -
4 -
Art. 27
Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo da compilarsi e da presentarsi con la relazione d'uso dell'Assemblea ordinaria dei soci.
Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea decide sulla destinazione, con facoltà anche di costituire riserve straordinarie, degli eventuali avanzi di gestione, tenendo presente che il Club non prosegue fini di lucro. Copia del Bilancio consuntivo e della relazione finanziaria devono essere inviati al Centro di Coordinamento Inter Club.
Art. 28
Qualora per dimissioni per altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonchè quando si verificassero impedimenti o gravi irregolarità nella condotta dell'attività sociale il Centro di Coordinamento Inter Club si intende incaricato a provvedere di propria iniziativa e a proprio insindacabile giudizio alla nomina di un Commissario straordinario con l'eventuale compito di normalizzare e regolarizzare le strutture del Club.
Art. 29
Entro sei mesi dal suo insediamento il Commissario straordinario convoca l'Assemblea per l'elezione degli organi sociali previsti dallo statuto o per messa in liquidazione del Club.
Art. 30 Scioglimento e liquidazione:
Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci opportunamente convocata ai sensi dell'art. 12.
La nomina del liquidatore è riservata al Centro di Coordinamento Inter Club che ne determina i poteri e dispone altresì circa la devoluzione del patrimonio in favore di organizzazioni similari.
Art. 31
Con l'approvazione del Centro di Coordinamento l'Assemblea dei soci può deliberare la fusione del Club con un'altro Inter Club legalmente costituito e riconosciuta dal Centro stesso.
Art. 32
Per quanto non previsto dal presente statuto si farà ricorso alle disposizioni di legge e al Programma generale del Centro di Coordinamento Inter Club.